PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Dipartimento per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Dipartimento», articolato in una sede centrale e in uffici periferici.

Art. 2.

      1. Il Dipartimento è incardinato nella struttura organizzativa del Ministero dei trasporti.

Art. 3.

      1. Il Dipartimento svolge le funzioni di competenza dello Stato in relazione alle seguenti materie:

          a) definizione degli standard e delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti per il raggiungimento dell'obbiettivo di ridurre del 50 per cento il tasso dei decessi per incidenti stradali entro il 2010, secondo le indicazioni del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale (2003-2010) della Commissione europea;

          b) predisposizione della normativa in materia di circolazione e sicurezza stradale;

          c) coordinamento ed emanazione di direttive nei confronti degli enti proprietari delle strade ed attività di controllo di merito e di legittimità sui loro provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, di seguito denominato: «codice della strada»;

          d) predisposizione della relazione annuale sullo stato della sicurezza stradale;

 

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          e) analisi annuale delle informazioni relative alle percentuali di incidentalità su tutti i tipi di strade e su tutto il territorio nazionale, verifica annuale sulle condizioni di viabilità e di sicurezza stradale nonché sulle condizioni e manutenzione di tutta l'infrastruttura stradale nazionale;

          f) formazione e aggiornamento degli operatori del settore;

          g) attività di diffusione preventiva agli organi di comunicazione delle informazioni sulle condizioni di viabilità di tutta l'infrastruttura stradale nazionale.

Art. 4.

      1. Il Dipartimento è costituito dai seguenti organi:

          a) direttore generale con poteri di controllo e di gestione;

          b) sette divisioni coordinate da funzionari dello Stato con qualifica di dirigente di seconda fascia.

Art. 5.

      1. A ciascune delle divisioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono attribuite le seguenti competenze:

          a) predisposizione e interpretazione della normativa tecnica in materia di viabilità e segnaletica stradale;

          b) controllo sull'applicazione delle disposizioni emanate in materia di viabilità e circolazione stradale da parte degli enti proprietari delle strade, classificazione e declassificazione della rete stradale e autostradale, uso e tutela delle strade;

          c) tenuta e aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade e predisposizione del piano nazionale della mobilità;

          d) predisposizione della normativa e delle procedure di omologazione delle barriere stradali, della segnaletica, dei dispositivi luminosi su strada e di tutti i dispositivi

 

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per la rilevazione delle infrazioni previste dal codice della strada;

          e) formazione e aggiornamento degli operatori del settore circa le disposizioni vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale e loro applicazione;

          f) coordinamento, direzione e controllo dei servizi di informazione sulla mobilità sul territorio nazionale connessi con le attività del centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS);

          g) contenzioso, questioni giuridiche, attività contrattuale.

Art. 6.

      1. Le sezioni periferiche territoriali del Dipartimento hanno sede presso gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti.

Art. 7.

      1. Il personale del Dipartimento e delle sezioni periferiche è da individuare nell'ambito della dotazione organica del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti.

Art. 8.

      1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento.

 

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Art. 9.

      1. Sono assegnate al Dipartimento le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare nei confronti degli enti proprietari delle strade comminate in caso di inottemperanza delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 45 del codice della strada, e successive modificazioni, in caso di inottemperanza delle comunicazioni dovute ai sensi dell'articolo 208, comma 4, del codice della strada, e successive modificazioni, nonché con il 10 per cento delle altre sanzioni amministrative pecuniarie contemplate nel medesimo codice della strada. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Dipartimento si provvede nell'ambito delle risorse ad esso assegnate ai sensi del presente articolo.